Lo scorso mese di ottobre l'on. Ermete Realacci ha presentato una interrogazione parlamentare per verificare l'opportunità di una revisione del progetto dell'autostrada Pedemontana Lombarda volta ad evitare lo sbancamento nel Bosco delle Querce.
Mercoledì 9/2/2011 è intervenuto il Ministro Altero Matteoli che ha fornito la seguente risposta.
Il tracciato del Collegamento autostradale Dalmine - Como – Varese - valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, denominato autostrada Pedemontana Lombarda, il cui progetto definitivo già approvato dal CIPE con delibera n. 97/2009, attraversa lungo la tratta autostradale B2 una vasta area sottoposta a vincolo ambientale e precisamente il Parco del Bosco delle Querce nei Comuni di Meda, Seveso e Cesano Mademo in Provincia di Monza e Brianza.
La tratta autostradale B2, posizionata lungo la parte nord-est del perimetro del parco del Bosco delle Querce, si sovrappone al corridoio già esistente, la superstrada Milano-Meda (ex Strada Statale 35 "dei Giovi”), ampliandola e riqualificandola. Il progetto prevede l’aumento da due a tre corsie per senso di marcia e lo spostamento dell’asse stradale verso sud-ovest, in direzione del Parco per evitare di dover effettuare una deviazione della linea ferroviaria internazionale Milano-Como-Chiasso, posta immediatamente a nord della ex Strada Statale 35 e di dover demolire una numerosa serie di edifici residenziali disposti lungo il lato est della ex Strada Statale 35. L’allargamento delle carreggiate e lo spostamento dell’asse portano il nuovo tracciato autostradale ad interferire con le zone contrassegnate dalle lettere "A", "B" ed "R", che distinsero le aree ad alta, media e bassa contaminazione da sostanze inquinanti, principalmente diossine, depositatesi a seguito dell’incidente nello stabilimento ICMESA (Industrie Chimiche Meda Società Azionaria) che il 10 luglio 1976 provocò la fuoriuscita di una nube tossica.
La zona vincolata è perimetrata in base alla cartografia allegata alla delibera di Giunta regionale 28 maggio 1985, n° 52837 che individua le aree interessate da operazioni di bonifica e ripristino ambientale ai sensi della legge regionale n. 2 del 17 gennaio 1977. Su tale area si applica quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale n° 60 del 27 maggio 1985 “Istituzione di vincoli e destinazioni d’uso ne1l’area bonificata ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977 n. 2": "A far data dall’entrata in vigore della presente legge nelle aree dei comuni di Seveso, Meda, Desio e Cesano Maderno, già interessate da operazioni di bonifica e ripristino ambientale ai sensi del L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 è fatto divieto di qualsiasi attività edificatoria o di trasformazione del suolo e del sottosuolo, ad eccezione degli interventi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati nell'ambito della bonifica, nonché delle attività agronomiche conservative e migliorative per l’ambiente boschivo".
Successivamente la legge regionale n° 15 del 26 maggio 2008 "Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale" ha revocato per le aree in oggetto il vincolo di edificabilità, l’articolo 4, comma 9 difatti recita: “In deroga al divieto di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 60, nel Parco naturale del Bosco delle Querce sono ammesse le attività per la realizzazione del Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - valico del Gaggiolo inerenti con la localizzazione della infrastruttura derivante dal progetto preliminare, approvato con delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006, come modificato e ottimizzato dalla progettazione definitiva per minimizzare la portata delle interferenze nel Parco naturale del Bosco delle Querce. Le attività per la realizzazione dell’infrastruttura sono ammesse fermo restando il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali, di efficacia e sicurezza oggi persistenti nell’area".
Relativamente alla zona B, nel 1984 fu effettuata una nuova valutazione del rischio per gli abitanti e sulla base dei risultati ottenuti furono gradualmente tolti i vincoli e le misure precauzionali inizialmente imposte, fino alla completa liberalizzazione del 1986.
Il progetto preliminare dell’autostrada Pedemontana Lombarda è stato approvato dal CIPE con delibera nl 77/2006 del 29 marzo 2006.
A tutela degli interventi di bonifica effettuati, per la tratta B2 interferente con le zone A, B, R sopra citate, il CIPE ha formulato specifiche prescrizioni da recepire in fase di progettazione definitiva.
Al fine di ottemperare alle prescrizioni formulate dal suddetto Comitato, la società Concessionaria, in sede di progettazione definitiva, ha fatto redigere un "Piano di indagini preliminari sull’area influenzata dall’incidente ICMESA sulle aree interessate dal tracciato dell’autostrada, allegato al progetto definitivo. Il Piano di indagini preliminari é stato approvato dagli Enti competenti (Regione, Provincia di Milano e ARPA in data 11 febbraio 2008; i sondaggi hanno avuto luogo tra aprile e maggio 2008, alla presenza di un tecnico ARPA, l’Agenzia ha infatti proceduto alla validazione dei risultati mediante analisi di campioni a scelta tra quelli individuati nel piano presso i propri laboratori.
L’area di studio considerata é stata determinata dall’inviluppo del sedime delle diverse ipotesi alternative di ottimizzazione del tracciato, estesa alle aree contermini che avrebbero potuto essere interessate da opere rovvisionali e aree di cantiere. Il piano di indagine ha tenuto conto delle tipologie di manufatti previste nelle diverse sezioni di progetto e della relatia profondità di intervento. L’indagine è stata focalizzata sulla caratterizzazione del terreno superficiale maggiormente soggetto a contaminazione, rappresentato dallo strato tra 0 e 15 cm di profondità e da1l’orizzonte di terreno non interessato dalle operazioni di bonifica
nella sua porzione meno profonda. In alcuni campioni sono stati invece prelevati a profondità maggiori per valutare eventuali fenomeni di trasporto verticale delle diossine per dilavamento.
Dall’analisi dei risultati del suddetto Piano di indagini preliminari emerse che 10 campioni, sui 127 analizzati, presentavano una concentrazione di inquinante superiore al limite industriale previsto. Per tale ragione fu deciso di approfondire le indagini svolte nell’intorno dei superamenti individuati, al fine di circoscrivere realmente le zone interessate dal superamento della soglia.
Il Piano di indagini integrative sull’area influenzata dal1’incidente ICMESA, anch’esso allegato al progetto definitivo, è stato redatto nell’agosto 2008 ed é stato approvato degli Enti competenti in data 10 settembre 2008. Le indagini sono state eseguite nell’ottobre 2008; anche i risultati del "Piano di indagini integrative" sono stati validati da ARPA. Tali Piani, complessivamente, hanno dimostrato che in zona 8 la concentrazione di inquinante ha superato il limite per le zone a verde c occasionalmente il limite industriale soprattutto in corrispondenza dello strato superficiale (0-15 cm). I sondaggi profondi effettuati in corrispondenza di questi superamenti hanno mostrato una situazione dl non contaminazione negli strati più profondi, portando ad escludere fenomeni di trasporto verticale delle diossine per dilavamento. In zona A, invece, i superamenti del limite industriale sono occorsi in corrispondenza dello strato al di sotto della scarifica avvenuta negli anni successivi all’incidente e la maggior parte dei campioni prelevati sono inferiori al limite verde. Questo testimonia che la bonifica realizzata sull’area del Bosco delle Querce é stata efficace, dal momento che non sussiste contaminazione superficiale nelle aree interne al Parco. Possibili rischi sono stati individuati per la movimentazione del terreno al di sotto del livello degli interventi di bonifica. A seguito dei risultati ottenuti, le terre e rocce da scavo dovranno essere evidentemente smaltite in discarica, secondo le normali procedure previste dalla normativa vigente, ad esempio l’articolo 5 del decreto ministeriale 3 Agosto 2005 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".
In ottemperanza alle prescrizioni CIPE, per la tutela delle vasche contenenti il materiale contaminato, nell’ambito della progettazione definitiva è stata anche realizzata una campagna di rilievi geoelettrici finalizzata ad individuare il corretto posizionamento della vasca di Meda, prossima ai rami dello svincolo autostradale. Non sono stati effettuati rilievi per l’individuazione della vasca di Seveso, lontana dal Collegamento autostradale e dalle viabilità connesse. Lo scopo delle indagini é state quello di evitare qualsiasi interferenza in fase di realizzazione e di esercizio del ramo di svincolo con la vasca esistente. In prossimità dell’area sono state pertanto realizzate quattro sezioni geoelettriche, che hanno evidenziato l’ottimo stato di conservazione ed efficienza del telo di impermeabilizzazione posto sul fondo della vasca nonché del telo e dello spessore di calcestruzzo posti a copertura della vasca.
La soluzione progettuale prevede la riqualifica del ramo di svincolo esistente, senza l’esecuzione, in fase di realizzazione, di scavi di dimensioni rilevanti, né di opere di fondazione che vadano a modificare l’attuale assetto strutturale della vasca; in fase di esercizio non si prevedono variazioni dei carichi cui è soggetta la vasca, che possano quindi comprometterne la stabilità.
In definitiva, il tracciato dello svincolo di Meda contenuto nel progetto definitivo risulta ottemperante alle prescrizioni CIPE impartite in sede di approvazione del progetto preliminare, evitando qualsiasi interferenza delle opere autostradali con le vasche contenenti materiale contaminato.
Durante la progettazione definitiva, al fine di limitare al massimo l’interferenza con le aree del Bosco delle Querce, il tracciato autostradale è stato ottimizzato prevedendo un profilo altimetrico il più possibile in rilevato e una riduzione in questo tratte da 110 a 100 km/h della velocità di percorrenza per diminuire lo spanciamento dell’asse autostradale a1l’interno del Parco. Riguardo alla viabilità di adduzione allo svincolo interne al Parco, esse sono tutte progettate in rilevato, per evitare movimentazione di terreni contaminati.
L’ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare, con particolare riferimento alle prescrizioni di carattere ambientale, é stata verificata dalla Commissione speciale per la valutazione di Impatto Ambientale, che ha trasmesso il proprio parere n. 328 del 29 luglio 2009 nell’ambito della Conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitive del collegamento autostradale, ai sensi e per g1i effetti dell’articolo 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Con l’approvazione del progetto definitivo, avvenuta durante la seduta del 6 novembre 2009, con delibera n. 97/2009 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta ufficiale n. 40 in data 18 febbraio 2010, il CIPE ha inoltre impartite nuove prescrizioni da ottemperare durante la progettazione esecutiva e la fase di realizzazione. Tra queste non si registrano prescrizioni o raccomandazioni volte ad evitare lo sbancamento nel bosco delle Querce nel tratto in corrispondenza dello svincolo di Meda.
In merito alla tutela degli interventi e delle opere di bonifica già effettuati e alla tutela della salute pubblica e degli operatori durante la cantierizzazione, la delibera CIPE n. 97/2009 contiene già prescrizioni e raccomandazioni in tal senso, quali ad esempio le seguenti prescrizioni.
• prescrizione 2: “tratta B2 - In corrispondenza del tratto compreso tra il km 6,058 e il km 6,203 la viabilità locale di superficie dovrà essere spostata sul lato Est del tracciato autostradale, la rotatoria e i relativi rami di adduzione dovranno essere posti al di fuori del perimetro del Parco delle Querce;
• prescrizione 3: "Tratta B2 · In corrispondenza dell’interferenza del tracciato con le aree influenzale dall’incidente ICMESA dei Comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno e Bovisio Masciago, dovranno essere realizzate ulteriori indagini dettagliate sui terreni interessati da contaminazione da diossina poiché nel corso delle indagini preliminari per la verifica della concentrazione residua sono stati riscontrati superamenti dei valori limite per questo parametro, ai fini della gestione secondo l’art. 5 del D. M 3 agosto 2005 ";
• prescrizione 4: "Tratta B2 - Le aree di cantiere poste all’interno del perimetro del Parco delle Querce nella "zona A" dell'area contaminata dall’incidente ICMESA dovranno essere delocalizzate in siti esterni ai perimetro stesso ";
• prescrizione 11: "la realizzatore dell’infrastruttura dovrà adottare un Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001) ";
• prescrizione 154: "In riferimento al piano di campionamento per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, dovrà adottarsi uno specifico protocollo, dal concordare con ARPA prima dell'inizio delle attività di scavo, al fine di consentire i1 corretto svolgimento delle attività di controllo, vigilanza e validazione dei dati, con specifico riferimento agli approfondimenti per la fase operativa";
• prescrizione 156: "La commercializzazione del materiale inerte proveniente dalla realizzazione dell'opera dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, della legge regionale. 8 agosto 1998, n. 14, in materia di cave; in ogni caso dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo 152 del 2006 modificato dal decreto legislativo 4 del 2008, in materia di terre e rocce da scavo”;
• prescrizione 169: "Nell’eventualità che i lavori coinvolgano l'area denominata “bosco delle Querce ", si prescrive che, prima di attuare qualsiasi nuovo intervento che possa interessare le vasche di deposito dei rifiuti le opere necessarie per il controllo ambientale della falda e dei depositi sopracitati, quali piezometri pozzetti di protezione, ecc sia acquisito il parere favorevole dell’ASL Monza Brianza";
• prescrizione 208: “Lo stoccaggio di materiali o sostanze pericolose in fase di cantiere davrà avvenire secondo le disposizioni della normativa di riferimento in materia".
Per alcune prescrizioni sono già state identificate le modalità di ottemperanza. In particolare per l’arca di cantiere richiamata dalla prescrizione CIPE n. 4 é già stata individuata una localizzazione alternativa, al di fuori del perimetro del Parco. Pertanto, il progetto esecutivo relativo alla tratta B2 del Collegamelo autostradale, la cui redazione é prevista nel corso dell’anno 2011, sarà sviluppato nel rispetto del progetto definitivo approvato dal CIPE e di tutte le relative prescrizioni.
A garanzia del recepimento nel progetto esecutivo delle prescrizioni impartite dal CIPE, si evidenzia che ai sensi dell’articolo 169, comma l del decreto legislativo n. 163/2006 la Società Concessioni Autostradali Lombarde fa sapere che in qualità di soggetto aggiudicatore, verificherà che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE.
Inoltre, ai sensi del punto 3.3 della delibera CIPE n. 97/2009 il soggetto aggiudicatore, prima dell’inizio dei lavori, dovrà fornire assicurazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’avvenuto recepimento nel progetto esecutivo delle prescrizioni allegate alla citata delibera nl 97/2009;
Ai sensi del medesimo punto 3.3 della delibera CIPE n. 97/2009 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente provvederà a dare comunicazione del recepimento nel progetto esecutivo delle prescrizioni allegate alla citata delibera n. 97/2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.
Infine, ai sensi dell’articolo 185, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 la Commissione Valutazione di impatto ambientale procederà, prima dell’inizio dei lavori, a verificare la rispondenza del progetto esecutivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale.
Solo una piccolissima cosa:
RispondiEliminaNella prescrizione 2 si legge (ed è pure "legge" secondo quanto dice anche l'ass. reg. della Lombardia Cattaneo - Raffaele, non Carlo):
• prescrizione 2: “tratta B2 - In corrispondenza del tratto compreso tra il km 6,058 e il km 6,203 la viabilità locale di superficie dovrà essere spostata sul lato Est del tracciato autostradale, la rotatoria e i relativi rami di adduzione dovranno essere posti al di fuori del perimetro del Parco delle Querce;
Per me è italiano: "fuori del perimetro" e "spostare sul lato est" sono due azioni concrete che Pedemontana non ha ancora fatto e che modificano notevolmente il piano degli espropri. Per il Ministro Matteoli (e per Cattaneo - Raffaele, non Carlo - e la sua CAL, che "vigilerà" sull'attuazione di tutte le prescrizioni CIPE, grazie ora sono rincuorato) invece è tutto a posto.
Vi ringrazio per la vostra serietà.
Paolo