Di seguito pubblichiamo il testo della lettera inviata al Prefetto.
Al Prefetto Provincia di Monza e Brianza
RICHIESTA DI INTERVENTO DIRETTO DEL PREFETTO
Il sottoscritto Biagio Catena Cardillo, (...), in qualità di portavoce del Comitato Beni Comuni di Monza e Brianza,
FORMULA ESPRESSA ISTANZA
affinché il Prefetto di Monza e Brianza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 300/1999, con intervento diretto, chieda all'Ufficio per l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB di revocare l'affidamento alla società Brianzacque s.r.l. inerente la gestione unica del servizio idrico integrato, ciò a tutela del grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza.
CHIEDE
di essere avvisato di ogni iniziativa, per ogni ulteriore azione di difesa.
MOTIVI
1.- L'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 300/1999 disciplina che '4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, può provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.'
2.- L'Ufficio per l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB (d'ora innanzi ATO-MB) omette di adempiere all'effetto del referendum sull'acqua pubblica del giugno 2011. Esso ha affidato (si veda il punto 6 per la precisazione) alla società Brianzacque s.r.l. la gestione unica del servizio idrico integrato. Tale affidamento costituisce un grave pregiudizio alla qualità del servizio reso alla cittadinanza poiché contrario a quanto dispone la sentenza della Corte Costituzionale n. 62/2012 che ha pronunziato sugli effetti del citato referendum. In breve, nella specie, si contesta che l'affidamento: AA) non è avvenuto con gara pubblica; BB) Brianzacque s.r.l. non ha i requisiti di legge per essere affidataria del servizio; CC) il contestato affidamento de quo costituisce una serie prolungata di affidamenti in deroga (con palese violazione altresì dell'esercizio del potere in deroga che, al contrario di quanto è avvenuto, è da esercitarsi in via straordinaria una tantum).
3.- Come detto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 62/2012 è intervenuta nella questione inerente la gestione del servizio idrico integrato (originata dagli esiti referendari del giugno 2011). La sentenza citata (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme delle Regione Puglia in materia di servizio idrico integrato) definisce nel dettaglio il quadro giuridico in merito all’abrogazione dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 giusto l'effetto del referendum indetto con d.p.r. 23 marzo 2011. La motivazione di essa 1) afferma la non reviviscenza delle norme abrogate dal citato art. 23-bis; 2) pone il principio che la deliberazione delle forme di gestione del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) e l’aggiudicazione di tale gestione deve avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti nel diritto dell’Unione Europea.
4.- I principi posti dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 62/2012 non sono rispettati dall'ATO-MB. Da ciò il grave pregiudizio alla qualità del servizio reso ai cittadini.
5. – Con provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 22/10/2012 l’affidamento a Brianzacque è stato dichiarato in “assenza dei requisiti richiesti”;
6.- Il sottoscritto comitato è stato promotore del referendum in parola ed agisce a tutela di esso e della Costituzione (che nella specie è violata per quanto sopra dimostrato).
7.- Circa la contestata condotta si rileva che ad oggi la procedura dell'affidamento di cui sopra (del quale si chiede la tempestiva revoca) non risulta essere completata giacché il procedimento stesso è stato interrotto dopo il parere espresso dalla conferenza dei Comuni.
8.- Che tutto ciò si concretizza in un grave pregiudizio che gli utenti ricevono in riferimento ad ogni atto emesso dalla suddetta Società in quanto i rapporti giuridici risultano essere viziati per i motivi sopra esposti con grave pregiudizio della certezza del diritto e delle posizioni giuridiche degli utenti.
Biagio Catena Cardillo, Portavoce Comitato Beni Comuni di Monza e Brianza
Allegati:
- Segnalazione dell’AGCM del 22.10.2012 relativa all’affidamento del SII a Brianzacque;
- Risposta del Sindaco di Lissone a interpellanza Consiliare dalla quale si evince la situazione di incertezza del diritto in relazione all’affidamento a Brianzacque che si riverbera anche nell’attività dei Comuni.
RICHIESTA DI INTERVENTO DIRETTO DEL PREFETTO
Il sottoscritto Biagio Catena Cardillo, (...), in qualità di portavoce del Comitato Beni Comuni di Monza e Brianza,
FORMULA ESPRESSA ISTANZA
affinché il Prefetto di Monza e Brianza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 300/1999, con intervento diretto, chieda all'Ufficio per l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB di revocare l'affidamento alla società Brianzacque s.r.l. inerente la gestione unica del servizio idrico integrato, ciò a tutela del grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza.
CHIEDE
di essere avvisato di ogni iniziativa, per ogni ulteriore azione di difesa.
MOTIVI
1.- L'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 300/1999 disciplina che '4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, può provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.'
2.- L'Ufficio per l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB (d'ora innanzi ATO-MB) omette di adempiere all'effetto del referendum sull'acqua pubblica del giugno 2011. Esso ha affidato (si veda il punto 6 per la precisazione) alla società Brianzacque s.r.l. la gestione unica del servizio idrico integrato. Tale affidamento costituisce un grave pregiudizio alla qualità del servizio reso alla cittadinanza poiché contrario a quanto dispone la sentenza della Corte Costituzionale n. 62/2012 che ha pronunziato sugli effetti del citato referendum. In breve, nella specie, si contesta che l'affidamento: AA) non è avvenuto con gara pubblica; BB) Brianzacque s.r.l. non ha i requisiti di legge per essere affidataria del servizio; CC) il contestato affidamento de quo costituisce una serie prolungata di affidamenti in deroga (con palese violazione altresì dell'esercizio del potere in deroga che, al contrario di quanto è avvenuto, è da esercitarsi in via straordinaria una tantum).
3.- Come detto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 62/2012 è intervenuta nella questione inerente la gestione del servizio idrico integrato (originata dagli esiti referendari del giugno 2011). La sentenza citata (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme delle Regione Puglia in materia di servizio idrico integrato) definisce nel dettaglio il quadro giuridico in merito all’abrogazione dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 giusto l'effetto del referendum indetto con d.p.r. 23 marzo 2011. La motivazione di essa 1) afferma la non reviviscenza delle norme abrogate dal citato art. 23-bis; 2) pone il principio che la deliberazione delle forme di gestione del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) e l’aggiudicazione di tale gestione deve avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti nel diritto dell’Unione Europea.
4.- I principi posti dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 62/2012 non sono rispettati dall'ATO-MB. Da ciò il grave pregiudizio alla qualità del servizio reso ai cittadini.
5. – Con provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 22/10/2012 l’affidamento a Brianzacque è stato dichiarato in “assenza dei requisiti richiesti”;
6.- Il sottoscritto comitato è stato promotore del referendum in parola ed agisce a tutela di esso e della Costituzione (che nella specie è violata per quanto sopra dimostrato).
7.- Circa la contestata condotta si rileva che ad oggi la procedura dell'affidamento di cui sopra (del quale si chiede la tempestiva revoca) non risulta essere completata giacché il procedimento stesso è stato interrotto dopo il parere espresso dalla conferenza dei Comuni.
8.- Che tutto ciò si concretizza in un grave pregiudizio che gli utenti ricevono in riferimento ad ogni atto emesso dalla suddetta Società in quanto i rapporti giuridici risultano essere viziati per i motivi sopra esposti con grave pregiudizio della certezza del diritto e delle posizioni giuridiche degli utenti.
Biagio Catena Cardillo, Portavoce Comitato Beni Comuni di Monza e Brianza
Allegati:
- Segnalazione dell’AGCM del 22.10.2012 relativa all’affidamento del SII a Brianzacque;
- Risposta del Sindaco di Lissone a interpellanza Consiliare dalla quale si evince la situazione di incertezza del diritto in relazione all’affidamento a Brianzacque che si riverbera anche nell’attività dei Comuni.
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