L'interpellanza presentata dalla consigliera comunale Giusi Minotti (capogruppo FdS) in merito al capanno da caccia posto all'interno del Parco Brianza Centrale (leggi qui) ha ricevuto in questi giorni la risposta da parte del Sindaco e dell'assessore Sambruni.
Dalla risposta, molto scarna, che riprende una nota del Direttore del Settore caccia e pesca della Provincia MB si apprende che: "L'appostamento fisso di caccia a Seregno frazione Meredo è regolarmente autorizzato con atto dirigenziale scadente il 11-09-2022. Inoltre, si informa che non è prevista la possibilità di inibire l'attività venatoria nei PLIS come prescritto dalla L. 157/92, L.R. 26/93 e dal P.F.V. vigente"
SCHEDA
Regole relative agli appostamenti fissi per la caccia
L’appostamento fisso non può essere collocato a distanza inferiore di:
• metri 400 dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura nonché dei parchi nazionali e riserve naturali;
• metri 200 da altro appostamento fisso preesistente;
• metri 100 da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro;
• metri 50 da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
L'appostamento fisso:
• non può essere ricavato da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro;
• non può sparare da distanza inferiore a 150 metri in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali;
• non può essere collocato in un fondo rustico chiuso da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o da specchi d’acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri;
(...)
Il proprietario del fondo deve sottoscrivere il consenso all'occupazione decennale stabile del terreno di proprietà o di affitto.
Regole relative agli appostamenti fissi per la caccia
L’appostamento fisso non può essere collocato a distanza inferiore di:
• metri 400 dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura nonché dei parchi nazionali e riserve naturali;
• metri 200 da altro appostamento fisso preesistente;
• metri 100 da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro;
• metri 50 da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
L'appostamento fisso:
• non può essere ricavato da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro;
• non può sparare da distanza inferiore a 150 metri in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali;
• non può essere collocato in un fondo rustico chiuso da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o da specchi d’acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri;
(...)
Il proprietario del fondo deve sottoscrivere il consenso all'occupazione decennale stabile del terreno di proprietà o di affitto.
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