sabato 2 luglio 2011
Pedemontana e gli espropri sottocosto
di Angelo Bruschi
Il 7 giugno scorso la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza molto importante riguardo gli espropri di pubblica utilità, la n. 181 del 2011. Con essa si sancisce, in modo definitivo, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5bis, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992. In parole povere, si stabilisce che, mentre finora i terreni non edificabili destinati ad essere espropriati per opere di pubblica utilità venivano indennizzati in base al VAM, valore agricolo medio, naturalmente ben inferiore al valore di mercato, d’ora innanzi dovranno essere pagati dall’ente espropriatore in base al valore di mercato.
Questa sentenza viene finalmente a colmare una sperequazione tra i proprietari dei terreni edificabili (da anni liquidati al prezzo di mercato) e quelli dei terreni non edificabili.
E’ quindi una buona notizia, sia per i proprietari di terreni agricoli che finora si sono visti indennizzare a prezzi stracciati (a puro titolo di esempio, per il Basso Varesotto, l’anno scorso il VAM dei boschi che subivano l’esproprio di Pedemontana si aggirava sul valore di un euro al mq.) sia indirettamente anche per l’ambiente. Tante opere pubbliche infatti sono state progettate su aree agricole, anche perchè il costo dei terreni era veramente basso.
Ora c’è da augurarsi che i cittadini interessati agli espropri, anche per una piccola porzione, facciano valere i loro diritti.
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