In seguito ai commenti ricevuti al post "Pedemontana, bonifiche e tutela ambientale", Gianni Del Pero ci ha nuovamente scritto per chiarire le procedure di gestione ambientale nelle zone ex-contaminate, come la Zona B di Seveso, in seguito al disastro ICMESA del 1976.
Del Pero evidenzia come, grazie a "Insieme in Rete" - una rete di associazioni ambientaliste che ha contribuito ad attivare misure preventive e protocolli di bonifica - nel 2012 l'ARPA Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) abbia richiamato l'attenzione sui rischi legati alla diossina, raccomandando controlli obbligatori sugli scavi in aree ex-contaminate e introducendo normative specifiche nei piani regolatori comunali di Desio, Seveso e Cesano Maderno. Queste misure, pensate per minimizzare il rischio di esposizione ai contaminanti residui, assicurano che tutte le operazioni di scavo o edilizia rispettino standard di sicurezza ambientale.
In risposta ad alcune affermazioni ricevute, Del Pero precisa: “Bisognerebbe conoscere l'argomento di cui si vuole parlare, ma questo l’ho già detto, sebbene sembri essere stato ignorato. Ho risposto a un commento cercando di spiegare che, grazie a Insieme in Rete (nonostante alcuni ne rifiutino la storia), nel 2012 ARPA ha ripreso in esame il problema della diossina, ricordando ai Comuni l'importanza di prestare attenzione ai rischi legati agli scavi nelle aree contaminate. Di conseguenza, sono state adottate norme tecniche nei piani regolatori di Desio e successivamente di Seveso e Cesano, che richiedono tuttora l'analisi della diossina per tutti gli scavi nell'ex Zona B.”
Del Pero ribadisce inoltre che, contrariamente a quanto affermato da alcuni, “le bonifiche non sono legate solo al progetto autostradale della Pedemontana.” Invita inoltre le persone che hanno inviato i commenti a prendere coscienza dell'importanza di queste norme e del contesto storico che ne ha richiesto l'applicazione, sottolineando come chi nega l'efficacia o la necessità di tali interventi spesso non abbia una conoscenza approfondita della questione: “In un’altra risposta, ho già ricordato che questa procedura è in vigore dal 2013 (grazie al nostro impegno: io, te e gli amici di Insieme in Rete) e prosegue, nonostante alcuni, senza essersi realmente informati, continuino a negarne l'evidenza.”
Immagine tratta da Sapere n. 848 del 1982 |
A integrare le indicazioni fornite da Del Pero, aggiungiamo alcuni dettagli sulle procedure per gli interventi edilizi nella Zona B, riportate nella VAS (Valutazione Ambientale Strategica) del Comune di Seveso.
Dalla VAS emerge una regolamentazione rigorosa per tutti gli interventi edilizi nelle zone colpite dalla contaminazione di diossina TCDD. Le principali fasi previste per chi desidera costruire o modificare edifici in Zona B sono le seguenti:
- Analisi ambientale preventiva: Prima di qualsiasi intervento edilizio, è obbligatorio svolgere un'analisi approfondita del suolo e del sottosuolo per verificare la presenza di contaminanti. Questa analisi serve a determinare se le concentrazioni di diossina o altri inquinanti sono al di sotto della soglia di sicurezza, nota come Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), per l'uso previsto dell'area.
- Presentazione del progetto alle autorità: Il progetto deve essere sottoposto al Comune e all'ARPA per l'approvazione. Gli enti preposti valutano il piano di indagine e garantiscono che le operazioni si svolgano in conformità con le normative ambientali.
- Verifica e certificazione finale: A lavori conclusi, il direttore dei lavori deve redigere una relazione finale, da approvare da parte del Comune e dell'ARPA, che certifichi la compatibilità dell'area con l'uso previsto. Se le concentrazioni di contaminanti risultano superiori alla CSC, è necessario avviare un processo di bonifica specifico secondo la normativa regionale e nazionale.
- Gestione terre e rocce da scavo: Ogni intervento in Zona B che prevede movimentazione di terre deve includere un piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, soggetto a valutazione e approvazione da parte dell'ARPA. Questo passaggio è essenziale per evitare una nuova diffusione di contaminanti.
- Norme estese per le ex Zone A e B: Le normative specifiche per diossine e furani (secondo il DM 27/10/2010) si applicano a tutte le aree ricadenti nelle ex Zone A e B, rendendo obbligatorio il rispetto delle soglie di contaminazione per questi composti e, ove necessario, l'attivazione delle procedure di bonifica.
Queste procedure sono essenziali non solo per proteggere la salute pubblica, ma anche per salvaguardare l'ambiente. L'intervento tempestivo e la collaborazione tra associazioni di Insieme in Rete, le autorità locali e ARPA hanno permesso di stabilire regolamentazioni che fungono da barriera contro ulteriori rischi, garantendo un monitoraggio continuo e prevenendo la dispersione di contaminanti.
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